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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Riordinamento dei giudizi di Assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2014)
Testo in vigore dal:  22-5-1951

Art. 2

(Istituzione delle Corti di assise di appello).


In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.