stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
nascondi
vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  4-5-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 14


La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.
Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.
((La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti.))

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.
La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.