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LEGGE 24 febbraio 1951, n. 84

Norme per l'elezione dei Consigli comunali.

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  • Elezione dei Consigli comunali nei Comuni
    con popolazione sino a 10.000 abitanti.
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  • Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con
    popolazione superiore ai 10.000 alitanti.
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  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Disposizioni varie per la votazione
    e lo scrutinio - in tutti i Comuni.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Organi dell'Amministrazione comunale ed eleggibilità.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Disposizioni transitorie e finali.
  • 19
  • 20
  • 21
  • Allegati
Testo in vigore dal:  17-3-1951

Art. 21


Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto: il Guardasigilli: PICCIONI