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LEGGE 21 novembre 1950, n. 897

Erezione in ente di diritto pubblico della "Fondazione Gerolamo Gaslini", con sede in Genova.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2012)
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Testo in vigore dal:  21-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È eretta in ente di diritto pubblico, con sede in Genova, la "Fondazione Gerolamo Gaslini", che trae origine dall'atto costitutivo 28 novembre 1949, a rogito del notaio Schiaffino in Genova, con il quale il cavaliere del lavoro Gerolamo Gaslini trasferisce in proprietà alla Fondazione stessa tutto il suo patrimonio valutato in L. 1.332.838.040, oltre i valori liquidi che risulteranno al momento del trapasso della gestione.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione".