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LEGGE 6 ottobre 1950, n. 836

Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1991)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.
Tale autorizzazione è richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.
Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1990, n.428 ha disposto (con l'art. 52) che "Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse"