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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2006)
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Testo in vigore dal:  16-9-1950

Art. 50


Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso.
In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente.
Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.