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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2006)
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Testo in vigore dal:  30-5-1967
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Art. 28


Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella È un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.
((A favore degli invalidi di la categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno))
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Gli assegni suddetti non sono riversibili.
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AGGIORNAMENTO (4a)
La L. 30 ottobre 1955, n. 1063 ha disposto (con l'art. 1) che "L'indennità speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri è aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:
lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere A ed A-bis della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere B, C, D ed E;
lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere F e G;
lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidità."