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LEGGE 20 febbraio 1950, n. 49

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  26-3-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.
Essa promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.