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LEGGE 21 gennaio 1950, n. 25

Ricostituzione del comune di Caminata in provincia di Piacenza.

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Testo in vigore dal:  19-2-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il comune di Caminata, aggregato a quello di Nibbiano (Piacenza) con regio decreto 13 dicembre 1928, n. 3173, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.
Il prefetto di Piacenza, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.