LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1955)
Testo in vigore dal: 27-12-1955
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   contratti   individuali  di  lavoro  fra  i  datori  di  lavoro
dell'agricoltura  e i salariati fissi comunque denominati non possono
avere  una  durata  inferiore  a due annate agrarie e, ove l'abbiano,
s'intendono estesi al biennio.
  Ogni patto contrario e' nullo. (1)((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  28  novembre 1950, n. 963 ha disposto (con l'art. 1) che "i
contratti  indicati  nell'art.  1 della legge 15 agosto 1949, n. 533,
che  scadano  alla  fine  dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati
fino  al  termine  dell'annata  agraria 1950-51 nelle localita' nelle
quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le
conseguenze  che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla
loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del Ministro per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale  di  concerto  con il Ministro per
l'agricoltura  e  le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 26 novembre 1955, n. 1161 ha disposto (con l'articolo unico)
che  "i  contratti  individuali  di  lavoro  fra  i  datori di lavoro
dell'agricoltura  e  i  salariati  fissi  comunque denominati, di cui
all'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati
per  il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo
stesso, anche se non vengano disdettati".