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LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1955)
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Testo in vigore dal:  27-12-1955
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.
Ogni patto contrario è nullo. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 novembre 1950, n. 963 ha disposto (con l'art. 1) che "i contratti indicati nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle località nelle quali ciò sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entità numerica, può produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 novembre 1955, n. 1161 ha disposto (con l'articolo unico) che "i contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati".