LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1971)
Testo in vigore dal: 3-9-1949
                              Art. 13.

  Nel  caso in cui le province dell'Italia meridionale ed insulare ed
i  comuni  delle  stesse  regioni  aventi popolazione non superiore a
75.000  abitanti, nonche' i comuni del resto del territorio nazionale
aventi  popolazione  non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella
impossibilita'  di  garantire in tutto o in parte con la sovraimposta
fondiaria  o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle
opere  previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi
dalla  Cassa  depositi e prestiti o dagli istituti di credito, di cui
all'art.  19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto
del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno.
  In  relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma,
il  Ministero  del  tesoro,  nel  caso  di mancato pagamento da parte
dell'ente  mutuatario  alle  scadenze  stabilite  e  dietro  semplice
notifica  della  inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione
del debitore da parte degli enti mutuanti, provvedera' ad eseguire il
pagamento  delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura
stabilita  dall'art.  4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo
sostituito  agli  enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto
nei confronti dell'ente mutuatario.