stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 luglio 1949, n. 599

Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  8-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941 n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949.