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LEGGE 30 giugno 1949, n. 365

Ripristino al 70° anno di età del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari.

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Testo in vigore dal:  10-7-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge.