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LEGGE 1 aprile 1949, n. 118

Riorganizzazione dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano).

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Testo in vigore dal:  26-4-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano) istituito con regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, modificato dal regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 995, si propone i seguenti scopi:
1) provvedere all'organizzazione e alla gestione delle esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, già promosse e gestite dal Consorzio Milano Monza Umanitaria, ed autorizzate in via permanente dall'art. 1 della legge 2 luglio 1929, n. 1178;
2) promuovere ed incrementare gli studi delle arti applicate artigianali ed industriali e dell'architettura moderna, a mezzo di un proprio centro di studi ("Centro studi Triennale di Milano");
3) sovraintendere, anche a mezzo del Centro studi Triennale, alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili e architettoniche del Quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano, compreso nel piano regolatore della città di Milano e denominato "Q T 8".
Le esposizioni previste dal n. 1 del presente articolo hanno sede permanente nel Palazzo dell'Arte, eretto dalla fondazione Bernocchi, e nelle zone adiacenti del Parco di Milano, determinate mediante accordi col comune di Milano, nonché nel Quartiere sperimentale modello ("Q T 8").