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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1579

Reclutamento straordinarlo di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso.

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Testo in vigore dal:  15-2-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza da trarsi, mediante concorso per titoli, dai subalterni di complemento del Corpo stesso che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero del diploma di magistero in economia e diritto o in economia aziendale.