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LEGGE 23 luglio 1948, n. 970

Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

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Testo in vigore dal:  27-7-1948

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

La

Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, è ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avrà efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, primo comma, dopo le parole: o parti di armi, aggiungere le parole: atte all'impiego.
All'art. 2, dopo le parole: o parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego.
L'art. 3 è soppresso.
All'art. 4, dopo le parole: le parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego; dopo le parole: gli aggressivi chimici, aggiungere le parole: o altri congegni micidiali, e dopo le parole: da lui detenuti, aggiungere le parole: legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine.
All'art. 5, secondo comma, dopo le parole: una parte dell'arma medesima, aggiungere le parole: atte all'impiego.
All'art. 6, primo comma, alle parole: da un terzo alla metà, sostituire le parole: fino ad un terzo.
Allo stesso articolo, aggiungere il comma seguente:
"Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità".
L'art. 8 è sostituito col seguente:
"Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato".
L'art. 9 è sostituito col seguente:
"Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge".
L'art. 10 è soppresso.
Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Il Governo è autorizzato a pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100.
La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1948

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI