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LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
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Testo in vigore dal:  21-8-1981
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Art. 21

Competenza e forme del giudizio


La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
((La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
È fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinchè, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni))
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