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LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29

Norme per la elezione del Senato della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1993)
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Testo in vigore dal:  21-8-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1

((
1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422
))