DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1559

Disposizioni penali in materia fiscale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
vigente al 04/10/2023
Testo in vigore dal: 20-1-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi o intese
tra  i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare
il   pagamento   di   imposte   dirette   o  indirette,  ordinarie  e
straordinarie  in esazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque  anni,  salvo  che il fatto non costituisca reato punibile con
pena maggiore.
  Alla  stessa pena e' soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni,
da  considerarsi  pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno  1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o
non effettuare il pagamento di imposte in esazione.
  Quando  l'accordo  o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto,
il  minimo  delle pene previste nei comma precedenti e' portato ad un
anno.