stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 ottobre 1947, n. 1058

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1998)
Testo in vigore dal:  9-2-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 44


Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste
((elettorali))
, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.