LEGGE 23 dicembre 1946, n. 478

Modificazione delle formule di giuramento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 19-1-1947
                               Art. 5.

  Per  le  persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite
occasionalmente  di  pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti
disposizioni,  sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla
forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:
  "Giuro  di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di
osservare  lealmente  le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni
affidatemi  con  coscienza  e  diligenza  e  con  l'unico  intento di
perseguire il pubblico interesse".