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LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  31-10-1942

Art. 43

Servizi tecnici comunali o consorziali.


Entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.