LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-9-1967
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 41-septies. 
 
  ((Fuori del perimetro dei centri abitati debbono  osservarsi  nella
edificazione  distanze  minime  a  protezione  del  nastro  stradale,
misurate a partire dal ciglio della strada. 
 
  Dette distanze vengono stabilite con decreto  del  Ministro  per  i
lavori pubblici di concerto con i Ministri  per  i  trasporti  e  per
l'interno, entro sei mesi dalla  entrata  in  vigore  della  presente
legge, in rapporto alla natura delle strade ed  alla  classificazione
delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica. 
 
  Fino alla emanazione del decreto di cui  al  precedente  comma,  si
applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo 9
della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade,  fuori
del perimetro dei centri abitati e' vietato costruire, ricostruire  o
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore
alla meta' della larghezza stradale misurata dal ciglio della  strada
con un minimo di metri cinque)). 
                                                                ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 6 agosto 1967, n. 765, ha disposto (con l'art. 22,  comma  2)
che quando nel presente articolo si fa riferimento alla  "entrata  in
vigore della presente legge",  il  riferimento  medesimo  si  intende
fatto al 1° settembre 1967.