LEGGE 17 luglio 1942, n. 907

Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (042U0907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
       Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati. 
 
  L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare: 
 
  1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti  e
la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale,
nel territorio della Repubblica  soggetto  a  monopolio,  a  fine  di
esportazione o di impiego per le industrie menzionate  nell'art.  21.
La concessione ((, ad eccezione di quella relativa all'estrazione del
sale dai giacimenti,)) e' subordinata al pagamento di un canone annuo
da stabilirsi con decreto del Ministro per  le  finanze,  sentito  il
Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; 
 
  2) la fabbricazione di tipi speciali  di  sale  alimentare  per  il
consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purche'
la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli,
alle condizioni da essa stabilite di volta in volta; 
 
  3) la produzione di sale col metodo idrolitico  nella  preparazione
degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra.  Sull'intero
quantitativo di sale in  essi  contenuto  e'  dovuto  un  diritto  di
monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della  Repubblica,
da emanare su proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  sentito  il
Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto  di  monopolio
il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento annuo.