LEGGE 17 luglio 1942, n. 907

Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (042U0907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
Testo in vigore dal: 1-7-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 112. 
 
Riscossione delle multe, delle ammende o delle spese.  Vendita  delle
                   cose confiscate e sequestrate. 
 
  ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). Gli  stessi
contabili provvedono altresi' alla  vendita  all'incanto  delle  cose
confiscate, osservate le norme del regolamento. 
 
  Gli altri oggetti che, dopo la chiusura  del  procedimento,  devono
restare  sequestrati  a  garanzia  del  pagamento  dei   diritti   di
monopolio, delle multe, delle ammende e  delle  spese,  sono  venduti
all'incanto dagli organi dell'Amministrazione dei  Monopoli  indicati
nel comma precedente. 
 
  Gli oggetti predetti sono restituiti agli  aventi  diritto  qualora
prima della vendita sia effettuato il pagamento  dei  diritti,  delle
pene e delle spese.