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LEGGE 17 febbraio 1941, n. 169

Esclusività a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia stabilita con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375. (041U0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-4-1941 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'esclusività, della coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità d'Italia, di cui al R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, concessa all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra col R. decreto-legge 19 ottobre 1922, n. 1362, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa anche per la coniazione e la vendita della medaglia dell'Unità d'Italia stabilita col R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375.