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LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1570

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. (041U1570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-4-2006
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Art. 7

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
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Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può superare il 10 per cento degli organici vigenti.