stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. (041U1442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



Chiunque, persona fisica, ditta o società, esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
;

b) copia autentica dell'atto costitutivo della società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con indicazione della data di iscrizione;

d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
;

f) certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attività commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;

g) certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

La ditta o società che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovrà presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.