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LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. (041U1442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  16-3-1950
aggiornamenti all'articolo

Art. 10



Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;

2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non può essere inferiore a L. 500, né superiore a L. 25.000.
((1))


Per lo ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sarà determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;

4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorità preposte alla discipina del lavoro portuale, salva anche la facoltà di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;

6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;

7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 15 dicembre 1949, n. 1138, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L.
500.000".