LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 16-10-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 180. 
 
  L'attivita' di intermediario, comunque attuata,  sotto  ogni  forma
diretta   o   indiretta   di   intervento,    mediazione,    mandato,
rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio  dei  diritti  di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione,  di  radiodiffusione
ivi  compresa  la  comunicazione  al  pubblico  via  satellite  e  di
riproduzione  meccanica  e  cinematografica  di  opere  tutelate,  e'
riservata in via esclusiva alla Societa'  italiana  degli  autori  ed
editori (SIAE) ((ed agli altri organismi di  gestione  collettiva  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)). 
 
  Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 
  1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione  economica  di  opere
tutelate; 
  2) la  percezione  dei  proventi  derivanti  da  dette  licenze  ed
autorizzazioni; 
  3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. 
 
  L'attivita' (( della Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
(S.I.A.E.) )) si esercita altresi' secondo  le  norme  stabilite  dal
regolamento in  quei  paesi  stranieri  nei  quali  ((essa))  ha  una
rappresentanza organizzata. 
 
  La suddetta esclusivita'  di  poteri  non  pregiudica  la  facolta'
spettante all'autore, ai suoi successori  o  agli  aventi  causa,  di
esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. 
 
  Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo  comma
una quota parte deve essere in  ogni  caso  riservata  all'autore.  I
limiti  e  le  modalita'  della  ripartizione  sono  determinati  dal
regolamento. 
 
  Quando, pero', i  diritti  di  utilizzazione  economica  dell'opera
possono dar luogo a percezione di  proventi  in  paesi  stranieri  in
favore di cittadini  italiani  domiciliati  o  residenti  nel  Regno,
nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani, ed  i  titolari  di
tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione  dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita' e' conferito alla
Societa' italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE)  il  potere  di
esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse  dell'autore
o dei suoi successori od aventi causa. 
 
  I proventi di cui  al  precedente  comma,  riscossi  dall'E.I.D.A.,
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli
aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo  termine
senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati
alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per
scopi  di  assistenza  alle  categorie  degli  autori,  scrittori   e
musicisti.