LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2023)
Testo in vigore dal: 19-9-2000
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 171-bis. 
 
  ((1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,  programmi
per elaboratore o ai  medesimi  fini  importa,  distribuisce,  vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in  locazione
programmi contenuti in supporti  non  contrassegnati  dalla  Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena  della
reclusione da sei mesi a tre  anni  e  della  multa  da  lire  cinque
milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il  fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o  facilitare
la  rimozione  arbitraria  o  l'elusione  funzionale  di  dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La  pena  non
e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la  multa  a  lire
trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. 
 
  2.  Chiunque,  al  fine  di  trarne  profitto,  su   supporti   non
contrassegnati  SIAE  riproduce,  trasferisce  su   altro   supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il  contenuto
di una banca di dati in violazione delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue  l'estrazione  o  il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in  locazione  una  banca  di  dati,  e'  soggetto  alla  pena  della
reclusione da sei mesi a tre  anni  e  della  multa  da  lire  cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo  a
due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se  il  fatto
e' di rilevante gravita')).