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LEGGE 23 dicembre 1940, n. 2042

Divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie. (040U2042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-6-1941 al: 3-7-1946
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Art. 1



È vietato l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali o commerciali e delle attività professionali.