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LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori. (040U1078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1992)
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vigente al 14/11/2024
Testo in vigore dal:  18-3-1992
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Art. 1



Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 19 febbraio 1992, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazione".