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LEGGE 23 novembre 1939, n. 1966

Disciplina delle società fiduciarie e di revisione. (039U1966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1994)
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Testo in vigore dal:  25-1-1940

Art. 1



Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma, precedente le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.

Le norme della presente legge si applicano anche alle società estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attività prevedute dal primo comma di questo articolo.