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LEGGE 6 giugno 1939, n. 891

Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. (039U0891)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-7-1939

Art. 2



La Provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei Comuni.

La spesa relativa è per un terzo a Carico della Provincia e per due terzi a carico dei Comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla Provincia e approvato dar prefetto.

Il prefetto può esonerare dal contributo i Comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo dovuta dai Comuni esonerati è posta a carico della Provincia.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad emanare le norme circa la qualità del vaccino da impiegare, le modalità per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi.