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LEGGE 2 giugno 1939, n. 739

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste. (039U0739)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  5-6-1939

Art. 4



È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione:

Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole «a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII», sono sostituite le parole «a decorrere dal 1° gennaio 1940».