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LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. (034U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
Testo in vigore dal:  12-5-1934

Art. 1



Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti con fine di speculazione.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;

g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;

h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.