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LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
Riposo domenicale e settimanale. (034U0370)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1934
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
(GU n.65 del 17-03-1934)
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vigente al
15/09/2024
Articoli
CAPO I.
Disposizioni generali.
1
Soci di cooperative.
2
Giorno e decorrenza del riposo.
3
Riposo delle donne e dei fanciulli.
4
CAPO II.
Regimi particolari di riposo - Attività a regime continuo
e attività stagionali o di pubblica utilità.
5
6
Vendita al minuto ed attività affini.
7
Lavori agricoli.
8
Industrie all'aperto.
9
Industrie con periodi di eccezionale attività.
10
Opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua.
11
Alberghi.
12
Aziende giornalistiche e di diffusione di notizie.
13
14
Personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori e personale
equiparabile, e personale addetto a pubblici spettacoli.
15
Lavori occasionali e di vigilanza.
16
Forza maggiore.
17
18
Spostamento del giorno di riposo.
19
CAPO III.
Divieti e limitazioni di esercizio.
Chiusura delle aziende.
20
Commercio ambulante.
21
Edizione e vendita dei giornali
ed attività analoghe.
22
23
24
25
26
CAPO IV.
Sanzioni.
27
28
29
30
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