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LEGGE 13 aprile 1933, n. 379

Esecutorietà della Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale. (033U0379)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1933
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-5-1933

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.