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REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1930, n. 1882

Norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative. (030U1882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 1931, n. 998 (in G.U. 27/08/1931, n. 197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1931)
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Testo in vigore dal:  20-2-1931

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare nuove norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative e ad assicurare, da parte delle stesse, l'osservanza delle norme di legge che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia, per l'agricoltura e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le società cooperative, comprese quelle previste dalla legge 7 luglio 1907, n. 526, devono, entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione e affissione prescritte dagli articoli 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, depositare gli atti sociali al Ministero delle corporazioni, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.