LEGGE 27 maggio 1929, n. 848

Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. (029U0848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1985)
Testo in vigore dal: 3-6-1985
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 16. 
 
  La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle  chiese  aventi
una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per la giustizia  e  gli
affari di culto, d'intesa con l'autorita' ecclesiastica, nei  modi  e
con le forme stabilite dai regolamenti. 
                                                                ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74,  comma  1)
che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le  disposizioni
della legge 27 maggio 1929, n. 848,  e  successive  modificazioni,  e
delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18  aprile  1962,  n.  168,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  e  le   altre   disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".