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LEGGE 27 maggio 1929, n. 848

Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. (029U0848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1985)
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Testo in vigore dal:  3-6-1985
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Art. 16



La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".