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LEGGE 27 maggio 1929, n. 848

Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. (029U0848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1985)
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Testo in vigore dal:  3-6-1985
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Art. 15



Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.

Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.

Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.

Due e più fabbricerie dello stesso Comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".