LEGGE 27 maggio 1929, n. 848

Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. (029U0848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1985)
Testo in vigore dal: 3-6-1985
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 15. 
 
  Le  chiese   sono   giuridicamente   rappresentate   dall'Ordinario
diocesano, dal parroco,  dal  rettore  o  dal  sacerdote  che,  sotto
qualsiasi  denominazione  o  titolo,  sia  legittimamente   ad   esse
preposto. I medesimi ne  tengono  anche  l'amministrazione,  ove  non
esistano le fabbricerie. 
 
  Sotto  il   nome   di   fabbriceria   si   comprendono   tutte   le
amministrazioni le quali,  con  varie  denominazioni,  di  fabbriche,
opere,  maramme,  cappelle,  ecc.,   provvedono,   in   forza   delle
disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni  delle  chiese  ed
alla manutenzione dei rispettivi edifici. 
 
  Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono  all'amministrazione
del patrimonio e dei redditi delle chiese ed  alla  manutenzione  dei
rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto. 
 
  Due e piu' fabbricerie dello stesso Comune possono  essere  riunite
in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa. 
                                                                ((6)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74,  comma  1)
che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le  disposizioni
della legge 27 maggio 1929, n. 848,  e  successive  modificazioni,  e
delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18  aprile  1962,  n.  168,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  e  le   altre   disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".