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REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 798

Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. (027U0798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 dicembre 1928, n. 2838 (in G.U. 28/12/1928, n.301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1942)
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Testo in vigore dal:  16-8-1942
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti, approvato con R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2900;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di emanare nuove disposizioni per l'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, allo scopo di organizzarli in modo più congruo e razionale, e di ovviare alle deficienze che attualmente si riscontrano nel loro funzionamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

((In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono è affidato, sotto le direttive e il controllo dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, alla Amministrazione provinciale la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri, quando sono poppanti, o mercé il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno.

Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di recezione, in numero corrispondente ai bisogni di temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi, l'Amministrazione provinciale sarà, secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo))
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