LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365

Norme per il conferimento dei posti notarili. (026U1365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 3-4-1932
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 5 
 
  Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1°  luglio  1925,  i
concorsi per esami saranno limitati per ciascun distretto a due terzi
dei posti  vacanti.  Il  terzo  rimanente  sara'  conferito  mediante
concorsi per titoli fra coloro che abbiano  anzianita'  di  esercizio
presunto per la disposizione dell'art. 167 della legge sul  notariato
o in dipendenza del servizio militare  prestato  durante  la  guerra.
Saranno altresi' ammessi al concorso coloro  che  abbiano  esercitato
funzioni di coadiutore di un notaro anteriormente al 1° luglio  1925,
col beneficio della valutazione di  tale  esercizio  come  anzianita'
presunta, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 24 marzo 1932, n. 241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto  1926,  n.
1365, e degli articoli 40 a 46 del R. decreto 14  novembre  1926,  n.
1953, circa il conferimento di posti di notaro mediante concorso  per
titoli, continueranno ad applicarsi per altri due concorsi".