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REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione. (025U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal:  26-5-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sul nuovo ordinamento della scuola media;
Veduti i Nostri decreti 11 marzo 1923, n. 564; 15 marzo 1923, n. 684; 22 aprile 1923, n. 1140; 26 giugno 1923, n. 1413; 27 settembre 1923, n. 2319; 14 ottobre 1923, n. 2345; 23 maggio 1924, n. 858; 30 aprile 1924, n. 756; 18 settembre 1924, n. 1487 e 16 ottobre 1924, n. 1923;
Considerata la necessità di emanare nuove norme regolamentari sulla carriera scolastica degli alunni, sugli esami e sulle tasse scolastiche, in esecuzione degli articoli 70 e seguenti del decreto 6 maggio 1923, n. 1054, a modificazione dei citati decreti 30 aprile 1924, n. 756, e 18 settembre 1924, n. 1487, e in armonia con le disposizioni contenute negli altri decreti sopra ricordati;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione Regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre, salvo il disposto dell'art.
11.

Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori.

Gli alunni di ciascuna classe sono trentacinque.