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LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (023U1395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1936)
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Testo in vigore dal:  20-7-1923

Art. 1




Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'articolo 12.