stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 luglio 1919, n. 1176

Che stabilisce norme circa la capacità giuridica della donna. (019U1176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1963)
nascondi
vigente al 03/08/1919
Testo in vigore dal:  3-8-1919 al: 5-3-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 1




Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell'art. 1743 Codice civile, sono abrogati.

Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati in quanto si riferiscono alle nullità per difetto di autorizzazione maritale, salvo le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.