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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 5



Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21;

2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; (52) (58) (65)

4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; (63)

5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea
((anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137))
. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica.
L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi; (63)

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile. (22) (23)

6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio. (63)

I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
(40)

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile, richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.
Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 1° capoverso del n. 5 dell'articolo stesso".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 27 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Gli esami professionali disciplinati dagli articoli 8, n. 4; 39, n. 6, della legge 8 giugno 1874, n. 1938; 5, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si intendono sostituiti, a tutti gli effetti, dagli esami regolati nel presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il presente regolamento non si applica ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 27, come modificato dall'art. 4 del Regio Decreto 2 aprile 1925, n. 404, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il presente regolamento non si applica ai territori annessi, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211. Tuttavia coloro che abbiano compiuto e compiano nei detti territori il periodo di pratica prescritto dalla legge 'professionale vigente nel resto del Regno possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, a norma del presente regolamento, ai Consigli professionali di sede a Venezia e debbono sostenere gli esami presso quella Corte d'appello".
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AGGIORNAMENTO (29)

La L. 22 gennaio 1934, n. 64 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il periodo anzidetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo".
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AGGIORNAMENTO (37)

La L. 21 gennaio 1943, n. 102 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto almeno per un anno.
Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo capoverso del n. 5 dello stesso articolo".
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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando".
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AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile i segretari comunali e provinciali, che abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, primo capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89".
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AGGIORNAMENTO (52)

La L. 26 luglio 1995, n. 328 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
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AGGIORNAMENTO (58)

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 31 ottobre 2002 n. 433 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/2002, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.".
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AGGIORNAMENTO (63)

Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio".
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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".