LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 4. 
 
  1. Il numero e la residenza dei notai per  ciascun  distretto  sono
determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i
Consigli  notarili  e  le  Corti  d'appello,  tenendo   conto   della
popolazione,  dell'estensione  del  territorio   e   dei   mezzi   di
comunicazione, e procurando che di  regola  ad  ogni  posto  notarile
corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti. 
 
  ((2. La tabella che determina il numero e la  residenza  dei  notai
deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere  rivista
ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e  tenuto
anche conto della variazione  statistica  tendenziale  del  numero  e
della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai,  e  puo'
essere modificata parzialmente anche entro  un  termine  piu'  breve,
quando ne sia dimostrata l'opportunita')). 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 28 dicembre 1913, n. 1536 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1) che il  termine  indicato  nell'art.  4  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, e' prorogato di mesi quattro. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio Decreto 26 aprile 1914, n. 421 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "Il numero e la residenza dei notari per  ciascun
distretto notarile nel  Regno  di  cui  all'art.  4  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, sono determinati in conformita'  della  tabella
annessa  al   presente   decreto,   firmata   d'ordine   Nostro   dal
guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di  grazia
e giustizia e dei culti". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 518 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "In deroga al disposto  dell'art.  4  capoverso  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, la revisione generale della tabella annessa  al
regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, che determina il numero e  la
residenza dei notai per ciascun distretto, sara'  compiuta  entro  il
termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-octies) che
"In via transitoria e in sede di prima applicazione: 
  a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 16 febbraio  1913,  n.  89,  come  sostituito  dal  comma
4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno
dalla entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La
tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge  16  febbraio  1913,  n.  89
[...] e' aumentata di cinquecento posti".