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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal:  4-7-1998
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Art. 107



La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato. (54)
((55))


Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio. (54)
((55))


Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso. (25)

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.
(21)

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AGGIORNAMENTO (21)

Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 3) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: [...] non è richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile degli atti del notaro cessato dall'esercizio o traslocato ad altro distretto".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "La disposizione del comma 3° dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non è applicabile alle spese di trasporto e deposito degli atti, repertori e sigilli di notari cessati per qualsiasi causa, quando la consegna debba farsi nella sede dell'archivio notarile dal notaro cessato o traslocato o da un suo procuratore speciale".
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AGGIORNAMENTO (54)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
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AGGIORNAMENTO (55)

La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.